FORMAZIONE CONTINUA
POF 2026: Rendiamo noto il POF 2026 deliberato dal Consiglio dell’Ordine con del. 128 del 10/12/2025
Si pubblica il Nuovo Regolamento in vigore dal 15 settembre 2026 approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 13 Ottobre 2025 con delibera n. 212, a seguito del parere favorevole reso dal Ministero della Giustizia
Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali per il triennio 2026_2028
Di seguito si pubblica anche il Regolamento formazione continua degli assistenti sociali della Regione Toscana della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua approvato con delibera 33/2023 , il Regolamento del Croas Toscana per la concessione di cooperazione, di patrocini, per adesione di iniziative di enti, organismi, comitati per partenariato e per l’iscrizione di link esterni nel proprio sito approvato con delibera 45/2023, il Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana per la concessione di patrocini ai percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisione professionale approvato con delibera 96/2023 e aggiornato con delibera 93/2024, il Regolamento dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Toscana per il controllo sull’assolvimento dell’obbligo formativo approvato nella seduta di Consiglio del 15 gennaio 2024 – Del. 9
Il nuovo triennio formativo comprende gli anni 2026/2027/2028
I crediti conseguiti ogni anno possono essere registrati ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO DI OGNI ANNO SUCCESSIVO.
Per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della loro iscrizione.
I crediti formativi validi afferiscono a eventi realizzati da Enti/agenzie preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) previo parere favorevole del Ministro della Giustizia o a eventi realizzati da Agenzie/Enti in regime di collaborazione/cooperazione/convenzione con l’Ordine professionale regionale.
La Formazione Continua è Obbligatoria per l’Assistente Sociale ai sensi della Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012).
Numero di crediti obbligatori.
Il Nuovo Regolamento prevede: 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono essere inerenti all’Ordinamento Professionale e la Deontologia.
Riconoscimento dei crediti.
Sul sito www.cnoas.org è disponibile un’area riservata a disposizione degli iscritti alla quale gli stessi devono accedere per poter utilizzare le funzioni messe a disposizione on line relativamente a richiesta esoneri richiesta accreditamento attività ex-post, variazioni anagrafiche e inserimento crediti.
Il riconoscimento dei crediti inoltre avviene direttamente per tutti quei corsi erogati da Croas Toscana e agenzie/Enti convenzionati che utilizzino il sistema di rilevazione presenze tramite lettore ottico di tessera sanitaria.
E’ necessario conservare tutta la documentazione per un periodo di almeno 5 anni . Ricordiamo a tutti gli iscritti che per il caricamento di attività di formazione non precedentemente riconosciute dal CROAS (altre attività non accreditate ex-ante) le richieste vanno inserite sulla propria pagina personale nell’area riservata CNOAS
Scadenze
Entro il mese di marzo dell’anno successivo è necessario registrare i crediti nell’Area Riservata CNOAS.
Obbligo della formazione
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo (totale o parziale) costituisce un illecito disciplinare e sarà segnalato d’ufficio al competente Consiglio territoriale disciplinare.
Possibilità di esonero dalla Formazione Continua.
In base a quanto stabilito dall’Art 16 – PARTE V del Nuovo Regolamento, è possibile richiedere l’esonero per i seguenti motivi:
a. maternità, paternità, adozione, affido, gravidanze con complicanze della gestazione o in
presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione;
b. malattia o infortunio di durata non inferiore a tre mesi;
c. condizione di disabilità o assistenza al coniuge/partner o ai figli, parenti o affini entro il secondo
grado che siano incorsi in infortunio o affetti da grave malattia, certificata ai sensi dell’art. 3
della Legge 104/92, che comportino l’interruzione dell’attività professionale per un periodo
non inferiore a sessanta giorni continuativi;
d. interruzione per qualunque motivo di ogni attività professionale per un periodo non inferiore
a sei mesi consecutivi nel triennio;
e. interruzione dell’attività professionale per trasferimento all’estero per un periodo non
inferiore a sei mesi consecutivi;
f. svolgimento di incarichi pubblici elettivi, diversi da quello di Consigliere dell’Ordine, cui
consegua l’interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi
consecutivi;
g. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
h. svolgimento di incarichi sindacali, cui consegua l’interruzione dell’attività professionale per
un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi.
La richiesta di esonero deve essere presentata esclusivamente dalla propria area riservata del sito www.cnoas.org
Corsi accreditati o accreditabili
I Crediti che vengono riconosciuti da un CROAS hanno valore su tutto il territorio nazionale .
I Corsi FAD vengono accreditati esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine Nazionale – CNOAS- e non è possibile accreditarli come attività ex-post.
Il CROAS può attribuire crediti formativi solo per corsi od eventi realizzati da Enti/Agenzie o soggetti privati preventivamente autorizzati, oppure se realizzati in co-progettazione, collaborazione o convenzione con l’Ordine Regionale.
Inoltre, si invitano tutti gli iscritti che non si sono ancora registrati nell’Area Riservata del sito CNOAS a provvedere in tal senso.
Per le domande frequenti sulla registrazione nell’Area Riservata e sulla Formazione Continua fare click qui: FAQ.
Si comunica inoltre che i dati inseriti nella richiesta ex-post costituiscono autocertificazione ai sensi DPR 445/200 pertanto, l’inserimento dell’allegato nel proprio profilo del database, quando si “autocertifica” l’attività svolta, non è obbligatorio, ma rimane facoltativo al fine di meglio esplicitare il tipo di attività svolta.