COME CANCELLARSI DALL’ALBO

 La normativa regolatrice della cancellazione  dall’Albo Professionale, contenuta agli art. 10 comma 1. e 11 comma 1. del D.M. 615/94, può così riassumersi:

possono cancellarsi dall’Albo

  • coloro che ne facciano domanda o d’ufficio;
  • coloro che non risiedono più nella Regione che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine Regionale;
  • coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione (art. 10 comma 1).

La cancellazione non è automatica ma deve essere disposta con provvedimento del Consiglio Regionale e decorre:

  • in caso di domanda dell’interessato/a, dalla data di delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione;
  • in caso di variazione della residenza, dalla data di delibera di cancellazione dopo nullaosta e nuova iscrizione;
  • in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che deve risultare da apposita certificazione. Si intende “passata in giudicato” la sentenza di condanna non impugnabile per decorrenza dei termini o per esaurimento di tutti i gradi di impugnazione.

La domanda di cancellazione può essere scaricata nella sezione download di questa pagina o nella sezione Modulistica, compilata in ogni sua parte e inviata in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da Euro 16,00 a mezzo pec all’indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it o a mezzo e-mail all’indirizzo albo@oastoscana.it in unico documento pdf contenente la scansione della domanda con marca da bollo e documento d’identità. La comunicazione di avvenuta cancellazione avverrà a mezzo pec o e-mail

La cancellazione dall’Albo inibisce l’esercizio della professione e l’utilizzo del titolo di assistente sociale anche se svolto a titolo gratuito.

In caso di cancellazione nel corso dell’anno, l’iscritto è tenuto al pagamento della quota intera e non sarà effettuata nessuna restituzione nemmeno parziale del contributo annuale versato dall’iscritto/a.

Per non versare il contributo annuale la richiesta di cancellazione deve pervenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente, oltre tale termine la quota dovrà essere versata integralmente.

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