NORMATIVA
Da gennaio 2018 il mancato possesso e comunicazione dell’indirizzo PEC ha rilievo disciplinare.
Si specifica che, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto-legge 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n.221,
Inoltre, con decreto ministeriale 19/03/2013 (G.U. n. 83 del 9/04/2013) sono state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, e ai sensi dell’art. 6, comma 1 “l’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione”.