A chiarimento dell’art. 4 del D.L n. 44 del 01 Aprile 2001 si riporta quanto comunicato dal Consiglio Nazionale Assistenti sociali con nota prot. 2370 del 14 aprile 2021
“In merito ai chiarimenti richiesti vogliamo qui riprendere quanto indicato all’art. 4 del Decreto Legge 44/2021 al fine di evidenziare la ratio della norma e delle indicazioni che sono seguite:
“[…] al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
È di tutta evidenza, anche alla luce di quanto previsto al comma 5 dell’art. 5 della Legge 3/2018, come l’articolato lasci margini di interpretazione rispetto ai quali sono stati considerati come elementi: l’indicazione dell’assistente sociale tra le professioni ordinate dell’area sociosanitaria, gli ambiti di esercizio professionale che sono sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, le caratteristiche dell’attività che fanno sì che la professione sia ricompresa tra quelle indicate a rischio.
Inoltre, si rammenta l’inserimento del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro, nella consulta delle professioni sanitarie e sociosanitarie presso il Ministero della Salute.
A fronte del dispositivo approvato dal Governo il Consiglio nazionale ha contattato il Ministero competente richiedendo, per le vie brevi, come procedere a fronte di quanto previsto al comma 3 dell’art. 4 del DL 44/21:
“Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.”
Il dubbio interpretativo, condiviso anche dal Ministero, ha portato a considerare opportuno l’invio da parte dei Consigli regionali degli elenchi per evitare sia il mancato adempimento di un obbligo normativo, sia rischio che qualche professionista, essendo iscritto a un Ordine, non venisse indicato dagli enti presso i quali esercita.
In questo senso, quindi, l’obbligo vaccinale non va inteso come un obbligo esteso a tutti i professionisti, ma come un obbligo legato all’esercizio di determinate funzioni rischiose in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. La norma, infatti, richiama le mansioni svolte dal professionista o dall’operatore di interesse sanitario.
In considerazione del dubbio interpretativo citato, si conferma l’opportunità di inviare l’elenco richiesto, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti assegnati agli Ordini professionali territorialmente competenti e per tutelare iscritti e persone fragili, ribadendo che sarà l’autorità sanitaria locale o regionale a valutare la priorità e la necessità di vaccinare anche gli assistenti sociali.
In sede di conversione del DL citato, lavoreremo con i ministeri interessati per una maggiore chiarezza del testo