Firenze, 11 gennaio 2021

Anci Toscana

Ai Sindaci dei Comuni Toscani

Al Presidente della Regione Toscana

All’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Toscana

Ai Consiglieri Regionali

Ai Direttori delle ASL Toscane

Ai Sindacati Funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil

Al Sindacato di categoria degli Assistenti sociali Sunas

Loro Sedi.

Legge di Bilancio 2021, potenziamento dei Servizi sociali, relative implicazioni.

Egregi Signori,

come noto, la Legge di Bilancio 2021, dal comma 797 al comma 802, introduce rilevanti novità volte a potenziare e rendere ancora più efficaci gli interventi dei Servizi sociali comunali. Introduce anche nuove norme volte ad ampliare e rafforzare gli organici degli assistenti sociali – introducendo il principio del “tempo pieno” e della “assunzione a tempo indeterminato” – anche attraverso la stabilizzazione di quanti già operano, in diverse modalità, a favore dei Servizi.

Fissa, inoltre, precisi livelli essenziali e obiettivi di servizio; in particolare, sono indicati sia il livello essenziale di 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti, sia il nuovo obiettivo di servizio in un assistente sociale ogni 4mila abitanti prevedendo finanziamenti nella misura di 180 milioni di euro a valere sul Fondo Povertà.

Va sottolineato anche che ai commi dal 791 al 794 “viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego perlo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”.

I commi della Legge di Bilancio 2021 relativi ai Servizi Sociali.

Di seguito, se ne trascrive il testo integrale:

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata
e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistentisociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambitoterritoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, edell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi socialiterritoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla basedel dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempoindeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente atempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento delrapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a
tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento delrapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso,invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità̀ da questo definite, unprospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimentoall’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che
fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale conrapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempopieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione epianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a
tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le somme
necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «sommeprenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguitodenominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le sommeprenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di ripartodel Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivorientrano nella disponibilità̀ del Fondo per la lotta alla povertà̀ e all’esclusione sociale e sonoripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambititerritoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi delsecondo periodo, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi dinuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità̀ in base
alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai
comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso, anche con riferimento ai comuni cheversino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni,nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle
stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi del- l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia
dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria,
possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al
50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale
che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà̀ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 di- cembre 2015, n.208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’analisi del testo normativo

Ritengo utile riportare, di seguito, l’analisi del testo normativo è fornita dal dossier predisposto dagli Uffici Parlamentari “La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati” (Dossier LEGGE DI BILANCIO 2021, Schede di lettura Edizione provvisoria A.S. 2054, Volume III Sezione I, Articolo 1, commi 783-1150, Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 28/12/2020):

Il comma 797 intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o
associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà
(di cui all’art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: il segretariato sociale, il servizio
sociale professionale, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l’assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva delraggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenzialedelle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati neiservizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, edell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi socialiterritoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione
complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempoindeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimentodel rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalentea tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento delrapporto di uno a 4.000.

Il comma 798 impegna, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per
conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il
complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni
per l’anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuniche fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale conrapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempopieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione epianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Ai sensi del successivo comma 799, il contributo di cui al comma 797 è a valere sul Fondo
povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di
Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015)
originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l’anno, finalizzata all’attuazione
del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà
denominata SIA – Sostegno per l’inclusione attiva, poi sostituita dal REI – Reddito di inclusione. A
seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituitoil Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favoredei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo
finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in
particolare, l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per
l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la naturadi livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Fondo per la lotta e alla povertà e all’esclusione sociale reca uno stanziamento pari a 615milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021- 2023. Nell’ambito di tale quota, dal 2018, unammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione dipovertà estrema e senza dimora.

Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito
denominate “somme prenotate”, e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativiall’anno precedente, di seguito denominate “somme liquidabili”, sono determinate (sulla base deiprospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno) con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerateindisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali sommeprenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilitàdel Fondo Povertà e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino
eccedenti rispetto alla quota massima stabilita di 180 milioni, si procede comunque all’attribuzione
delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla
riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota
disponibile. I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti
riassuntivi contenenti le informazioni previste dal comma 798.

Il comma 800 demanda la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito
all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed
eventualmente all’ambito stesso (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o
predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che
esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il
potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni
dall’articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio.

Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall’art. 57,
comma 3-septies, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzionifatte in data successiva al 14 ottobre 2015, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che un analogo intervento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 200,della legge n. 205 del 2017) che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzionefondamentale dei comuni, e di garantire gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, ha dato facoltà agli ambiti territoriali di effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto dilavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti alegislazione vigente.

Ai sensi del comma 802, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma
restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione della relativa coperturafinanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misuranon superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualificadi assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del2017, ovvero:

a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede
all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in formaassociata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività̀ svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera
a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni.”

Il ruolo di questo Ordine professionale

Sulla base di quanto sopra appare evidente l’importanza dello scrivente Ordine professionale nello svolgere quell’indispensabile ruolo di stimolo e di sollecitazione affinché tutti gli attori istituzionali afferenti al tema dei Servizi sociali svolgano al meglio e senza frapporre indugi i compiti che la nuova normativo affida loro.

Il potenziamento dei Servizi sociali anche attraverso la professionalità e le competenze – come la stessa Legge di Bilancio 2021 ben evidenzia – della figura degli assistenti sociali non potrà avvenire compiutamente se esso non sarà sostenuto e realizzato dal quotidiano lavoro e impegno di quanti ricoprono ruoli di responsabilità nella Pubblica Amministrazione, nelle Istituzioni rappresentative, nelle Associazioni, nel Terzo settore, negli organismi sindacali dei dipendenti pubblici e di quelli professionali.

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Toscana è pronto a collaborare con tutti gli Organismi in indirizzo per definire ogni possibile iniziativa volta ad attivare i meccanismi e gli strumenti in grado di portare a regime il complesso delle nuove norme.

Sarebbe imperdonabile che i nuovi livelli essenziali e i nuovi obiettivi di servizio non fossero raggiunti. Sarebbe una sconfitta per tutti. Un diritto negato in più alla fascia più debole e fragile di cittadini.

Mi auguro possa avvenire quanto prima un confronto su questi temi, anche per scongiurare questi rischi.

Un cordiale saluto.

La Presidente
Raffaella Barbieri.