NORMATIVA

In base alla Legge n. 2 del 28/01/2009, articolo 16, comma 7, dove si stabilisce che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata …entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, risulta, per gli iscritti agli Ordini professionali (e quindi anche agli Assistenti Sociali) obbligatoria l’attivazione di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Da gennaio 2018 il mancato possesso e comunicazione dell’indirizzo PEC ha rilievo disciplinare.

Si specifica che, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto-legge 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n.221,

Inoltre, con decreto ministeriale 19/03/2013 (G.U. n. 83 del 9/04/2013) sono state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, e ai sensi dell’art. 6, comma 1 “l’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione”.